
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere alla misura tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali rientranti nelle tipologie ammissibili previste dal decreto attuativo.
L'agevolazione è riconosciuta alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dalla dimensione aziendale.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Rientrano nell'agevolazione esclusivamente gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi ricompresi nelle seguenti categorie:
• Beni materiali 4.0: investimenti in beni strumentali materiali nuovi di cui all'Allegato IV, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
• Beni immateriali 4.0: investimenti in software, sistemi, piattaforme e applicazioni di cui all'Allegato V, connessi agli investimenti in beni materiali 4.0, con esclusione delle soluzioni in modalità cloud/SaaS erogate tramite canone di abbonamento;
• Energia rinnovabile per autoconsumo: investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo dell'energia prodotta.
Con riferimento agli impianti fotovoltaici, il decreto conferma l'ammissibilità esclusivamente dei moduli conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea di settore.
ADEMPIMENTI E NOVITA' OPERATIVE
Il decreto attuativo del 4 maggio 2026 introduce importanti novità operative e procedurali per l'accesso all'agevolazione.
Il testo definitivo del decreto attuativo non conferma l'inclusione dei software in modalità cloud/SaaS inizialmente prevista nelle bozze circolate nei mesi precedenti, che risultano pertanto esclusi dagli investimenti agevolabili.
Resta invece confermata la territorialità europea esclusivamente per i moduli fotovoltaici destinati all'autoproduzione energetica.
Viene inoltre confermata l'assenza di vincoli territoriali europei con riferimento alla provenienza dei beni strumentali oggetto di investimento.
Il decreto introduce un significativo irrigidimento documentale: la perizia tecnica asseverata diventa obbligatoria per tutti gli investimenti, eliminando definitivamente la possibilità di autodichiarazione precedentemente ammessa per importi ridotti; la documentazione dovrà essere predisposta da ingegneri, periti industriali o enti certificatori accreditati.
Resta inoltre obbligatoria la certificazione contabile dei costi sostenuti da parte di un revisore legale indipendente, con spese agevolabili fino a € 5.000.
Dal punto di vista procedurale, il decreto introduce un sistema articolato di comunicazioni obbligatorie verso il GSE.
Oltre alle comunicazioni preventive, di conferma dell'investimento e di completamento, vengono introdotte ulteriori comunicazioni annuali di monitoraggio relative alla fruizione del beneficio e alle quote annuali di agevolazione utilizzate.
Le modalità operative definitive saranno rese disponibili successivamente alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e all'emanazione delle linee guida operative per l'apertura della piattaforma di prenotazione delle risorse.
ENTITA' E FORMA DEL CONTRIBUTO
Aliquote base:
• +180% del costo per la quota fino a 2,5 milioni di euro;
• +100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
• +50% oltre 10 e fino a 20 milioni di euro.
Le soglie di investimento previste dal decreto sono calcolate con riferimento agli investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta e non sull'intero arco temporale della misura.
Per maggior chiarezza, si riportano delle tabelle in cui viene calcolato il reale beneficio fiscale:
| Fascia investimento | Maggiorazione | Beneficio fiscale |
| Fino a 2,5 mln € | 180% | 43,2% |
| 2,5 - 10 mln € | 100% | 24,0% |
| 10 - 20 mln € | 50% | 12,0% |
Investimento | Maggiorazione amm. | Risparmio fiscale |
| 100.000€ | +180% | 43.200€ |
| 500.000€ | +180% | 216.000€ |
| 2.000.000€ | +180% | 864.000€ |
ATTENZIONE: La misura è cumulabile con altre agevolazioni nazionali o europee sui medesimi costi solo se non coprono le stesse quote e non superano il costo sostenuto. Il beneficio complessivo non può superare il 100% dell'investimento sostenuto. La cessione dei beni agevolati o la loro destinazione a strutture produttive estere può determinare la decadenza dal beneficio, salvo i casi di sostituzione previsti dalla normativa.