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Nuovo Iperammortamento 2026: Aliquote e Regole Investimenti in Beni strumentali in Sostituzione dei Piani Transizione 4.0 e 5.0 - Nuovi aggiornamenti

Gentile Imprenditore,

crediamo di fare cosa gradita informandola sulle nuove disposizioni in materia di incentivi per gli investimenti in beni strumentali che a partire dal 2026 andranno a sostituire i precedenti piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0.
Prosegue l'iter di approvazione della legge di Bilancio 2026: riportiamo sotto un riepilogo generale ed alcune recenti novità introdotte durante il percorso di approvazione.
Il nuovo schema prende il nome di Nuovo Iperammortamento 2026 e prevede aliquote potenzialmente molto generose: la misura, al momento, ha validità per il solo 2026 e gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
È prevista la possibilità di completare la consegna del bene (o l'investimento) entro il 30 giugno 2027, a condizione che:
1. L'ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2026.
2. Sia avvenuto il pagamento di un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2026.
La nuova misura consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, rilevante esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Le aliquote sono determinate in base all'importo dell'investimento e alla presenza o meno di obiettivi di efficientamento energetico (investimenti green)
Le aliquote di base, applicabili all'acquisto dei beni strumentali 4.0 (digitali), sono del 180% per investimenti fino a 2,5 Milioni di euro che diventa il 100% fino a €10 milioni ed il 50% oltre i 10 e fino ai 20 Milioni di euro.
Tali aliquote sono incrementate rispettivamente al 220%, 140% e 90% per le fasce di investimento sopra indicate se l'investimento consente di conseguire una riduzione dei consumi energetici:
• Della struttura produttiva cui si riferisce l'investimento non inferiore al 3 per cento;
Dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.
Il raggiungimento della riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguito in due specifici scenari:
a. Sostituzione di Beni Obsoleti: Investimenti in beni Allegato A effettuati in sostituzione di beni materiali analoghi e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio.
b. Contratti EPC con ESCo: Progetti realizzati tramite una ESCo (Energy Service Company) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) che preveda espressamente il raggiungimento dei target minimi di riduzione dei consumi (3% struttura o 5% processo).

 

Novità in tema sostituzione dei beni
La normativa sulla sostituzione dei beni è significativamente cambiata con il passaggio dalla prima bozza al testo ufficiale del disegno di legge. La nuova norma prevede che, se durante il periodo di fruizione della maggiorazione l'impresa vende il bene oggetto dell'agevolazione oppure lo destina a strutture produttive ubicate all'estero, viene meno il diritto di continuare a fruire delle quote residue del beneficio, tranne in un caso: se cioè, nello stesso periodo d'imposta della vendita, si sostituisce il bene originario con un nuovo bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
In tale ultimo caso, qualora il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo risulti inferiore al costo del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Riportiamo di seguito una tabella esemplificativa dei benefici della nuova misura in euro e in percentuale sull'investimento effettuato per alcuni livelli di investimento, considerando l'IRES al 24%.
Investimento (€) Beneficio 4.0 (€) Beneficio % 4.0 Beneficio 5.0 (€) Beneficio % 5.0
1.000.000              432.000             43,20%              528.000                52,80%
2.500.000            1.080.000            43,20%            1.320.000               52,80%
5.000.000            1.680.000            33,60%            2.160.000               43,20%
10.000.000          2.880.000            28,80%            3.840.000               38,40%
15.000.000          3.480.000            23,20%            4.920.000               32,80%
20.000.000          4.080.000            20,40%            6.000.000               30,00%

La maggiorazione è riconosciuta per i seguenti investimenti in beni strumentali nuovi:
1. Beni 4.0 (Materiali e Immateriali): Beni materiali e immateriali (software) strumentali, compresi negli elenchi degli Allegati A e B (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
2. Beni FER (Fonti Energetiche Rinnovabili): Investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Sono ammessi anche i pannelli fotovoltaici (moduli specificati nell'Art. 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. 181/2023).

 

Novità su iperammortamento per i pannelli fotovoltaici e FER
Oltre ai beni strumentali funzionali alla trasformazione digitale, sono ammessi all'iperammortamento anche gli investimenti in beni strumentali materiali "finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo", compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.
Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, deve trattarsi di moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea ad elevata efficienza (almeno pari al 21,5%).
L'aliquota è la stessa riservata ai beni strumentali materiali e immateriali.
Per i soli pannelli previsti alla lettera c) del Decreto Energia, cioè quelli a maggiore efficienza, la maggiorazione spettante sarà la stessa destinata agli investimenti 5.0, cioè il 40% in più.
La piattaforma telematica per l'accesso e la gestione delle procedure sarà sviluppata e gestita dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Dovrebbero pertanto essere invariati anche tutti gli adempimenti a corredo dell'investimento quali Perizie, Certificazioni energetiche e gestione degli interventi sul portale.
Le modalità attuative precise, inclusi i criteri per la determinazione degli obiettivi ecologici e il costo massimo ammissibile per gli impianti FER/accumulo, saranno stabilite da un Decreto del MIMIT, di concerto con il MEF e sentito il MASE, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.
L'incentivo è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti e non porti al superamento del costo sostenuto.
Seguiremo costantemente l'iter parlamentare della legge di Bilancio aggiornandovi tempestivamente su eventuali novità o modifiche.

 

Il nostro team è a disposizione per analizzare i suoi piani di investimento e assisterla nella verifica dei requisiti e nella preparazione della documentazione necessaria, non appena saranno pubblicati il Decreto Attuativo e la circolare operativa.